MODALITA’ DI CALCOLO DEI CFP

Il conteggio totale dei CFP maturati da ogni singolo professionista viene effettuato una sola volta per anno solare alla data del 1 Gennaio. Durante l’anno solare l’anagrafe nazionale dei crediti registra tutte le partecipazioni ad eventi formativi autorizzati al rilascio di CFP senza effettuare il conteggio totale dei CFP maturati sino a quella data. La soglia dei 120 CFP è intesa come valore massimo al 31 dicembre e quindi il controllo del superamento di tale soglia viene fatto solo al 31 dicembre di ogni anno, successivamente alla detrazione dei 30 CFP.

Per ulteriori informazioni consulta le Linee di indirizzo per l’aggiornamento della competenza professionale TESTO UNICO 2018

ESONERI

Tutti coloro che possono usufruire degli esoneri per maternità o paternità, malattia o infortunio, assistenza a figli o parenti di primo grado, lavoro all’estero e cassa integrazione, di inviare apposita richiesta all’indirizzo pec: ordine.lecce@ingpec.eu utilizzando la modulistica allegata. Ricordiamo che il professionista che partecipa ad attività formative svoltesi durante il proprio periodo di esonero, non potrà acquisire i CFP previsti dall’evento.

La modulistica e ulteriori informazioni sono disponibili nella sezione modulistica esoneri e riconoscimento crediti.

RICONOSCIMENTO CFP

E’ possibile richiedere il riconoscimento di CFP per la frequenza di Master di I e di II livello, dottorato di ricerca e frequenza di corsi universitari con esame finale, stage e tirocini, come specificato nelle Linee di indirizzo per l’aggiornamento della competenza professionale TESTO UNICO 2018 inviando apposita richiesta mediante PEC ordine.lecce@ingpec.eu  utilizzando la modulistica allegata disponibile nella sezione del sito modulistica esoneri e riconoscimento crediti

ACQUISIZIONE CFP ATTRAVERSO L’APPRENDIMENTO NON FORMALE

I CFP possono essere acquisiti frequentando corsi/seminari/convegni/visite tecniche organizzate dagli Ordini territoriali degli Ingegneri oppure presso Provider accreditati al Consiglio Nazionale Ingegneri. (La lista dei provider accreditati al CNI è disponibile al seguente link http://www.formazionecni.it/

in homepage “Albo dei Provider”).

Le attività di apprendimento non formale e la relativa equivalenza in CFP, secondo il Regolamento, sono le seguenti:

  • CORSO: 1h=1CFP senza limiti di accumulo, obbligo di test di apprendimento finale
  • SEMINARIO: 1h=1CFP fino ad un massimo di 6 CFP ad evento senza limiti di accumulo
  • CONVEGNO: 1h=1CFP fino ad un massimo di 3 CFP ad evento e con un limite di cumulo annuo di 9 CFP
  • VISITA TECNICA: 1h=1CFP fino ad un massimo di 3 CFP ad evento e con un limite di cumulo annuo di 9 CFP.

ENTI RICONOSCIUTI

A seguito dell’entrata in vigore dell’obbligo di aggiornamento della competenza professionale per gli ingegneri al fine di chiarire quali soggetti possano effettivamente erogare formazione riconosciuta ai nostri iscritti, si specifica che la possibilità di attribuire crediti formativi professionali (CFP) appartiene solo agli Ordini degli Ingegneri d’Italia e ai Provider autorizzati presso il Consiglio Nazionale. Alla data odierna risultano accreditati i seguenti enti di formazione che sono consultabili cliccando su ricerca nella sezione Albo dei provider al seguente link: http://www.formazionecni.it/ in homepage “Albo dei Provider”

ATTIVITA’ FORMATIVE RICONOSCIUTE

L’attività formativa riconosciuta sarà erogata dall’Ordine oppure da enti autorizzati dal CNI, previo parere vincolante del Ministero della Giustizia (art. 7 del Regolamento). Tutta l’attività promossa da Enti non autorizzati dal CNI non è riconosciuta ai fini del rilascio dei crediti formativi.

ENTRATA IN VIGORE DELL’OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE

La formazione permanente è entrata in vigore il 1 gennaio 2014

CFP PER POTER ESERCITARE

Il professionista non deve scendere sotto i 30 CFP per poter esercitare la professione (art. 12 del Regolamento). Al termine di ogni anno solare vengono detratti ad ogni iscritto 30 CFP dal totale posseduto. Al raggiungimento degli zero CFP, non vengono attuate ulteriori detrazioni. A prescindere dalla attività formativa svolta, il numero massimo di CFP cumulabili è 120.

Qualora un iscritto abbia esercitato la professione senza aver assolto all’obbligo di aggiornamento della competenza professionale il Consiglio dell’Ordine territoriale di appartenenza è tenuto a deferirlo al Consiglio di Disciplina territoriale per le conseguenti azioni disciplinari.

RICONOSCIMENTO CFP ATTIVITA’ PROFESSIONALE

L’Allegato A Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale, prevede una serie di attività professionali a cui sarà possibile richiedere il riconoscimento dei CFP.

OBBLIGHI E CFP RICONOSCIUTI NEO-ISCRITTI A PARTIRE DAL 2014

Il numero di CFP che vengono riconosciuti ad un neo iscritto all’Ordine varia in relazione alla decorrenza tra l’anno di conseguimento dell’abilitazione e l’anno d’iscrizione all’albo, come sotto riportato:

  • in caso di prima iscrizione all’Albo entro 2 anni dal conseguimento dell’abilitazione: 90 CFP
  • in caso di prima iscrizione all’Albo dopo 2 e fino a 5 anni dal conseguimento dell’abilitazione: 60 CFP
  • in caso di prima iscrizione all’Albo dopo 5 anni dal conseguimento dell’abilitazione: 30 CFP

I neo iscritti devono conseguire obbligatoriamente entro il primo anno solare successivo a quello di iscrizione 5 CFP sull’etica e deontologia professionale.

MODALITA’ DI VERIFICA CFP

Il CNI ha istituito una piattaforma denominata MYING (www.mying.it) per la gestione dell’Anagrafe Nazionale dei CFP, alla quale hanno accesso gli iscritti, le segreterie degli Ordini territoriali e il CNI. La piattaforma MYING rappresenta lo strumento operativo attraverso il quale gli Ordini territoriali assicurano la gestione dei CFP dei propri iscritti e attraverso il quale gli iscritti possono consultare i propri CFP.

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE CFP DA PARTE DEGLI ISCRITTI

Ciascun soggetto formatore, sia esso l’’Ordine o ente accreditato dal CNI, al termine delle singole attività formative provvede a inviare telematicamente all’’anagrafe stessa l’elenco dei partecipanti e dei CFP conseguiti da questi ultimi.

OTTENIMENTO CFP PER L’AGGIORNAMENTO FORMALE LEGATO ALL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE

E’ possibile acquisire fino a 15 CFP/anno per l’’aggiornamento informale legato all’’attività professionale dimostrabile, compilando telematicamente sulla piattaforma MYING entro il 30 marzo di ogni anno, un’autocertificazione nella quale si attesti l’aggiornamento professionale relativo alla propria attività.

RICONOSCIMENTO CFP PER ATTIVITA’ DI DOCENZA – APPRENDIMENTO NON FORMALE

Saranno attribuiti i CFP secondo il criterio 1 ora di docenza non ripetitiva = 1 CFP, per un massimo di 15 CFP/anno, nell’ambito di attività di formazione professionale continua per l’apprendimento non formale, riconosciute dal Regolamento.

L’attività di docenza, per essere considerata non ripetitiva, deve avere ad oggetto argomenti diversi rispetto a quelli affrontati nel corso del medesimo anno solare.

FREQUENZA AI CORSI – RICONOSCIMENTO CFP

I CFP sono riconosciuti solo per la presenza pari ad almeno il 90 % del tempo di durata complessiva prevista. Nel caso di eventi formativi organizzati su singole giornate, i CFP sono riconosciuti solo per la presenza all’intero evento formativo.

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