Modulistica esoneri e riconoscimento CFP

ESONERI

Per tutte le tipologie di esonero le istanze devono essere presentate alla segreteria dell’Ordine entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno solare successivo al periodo per il quale si richiede l’esonero. In nessun caso potranno essere accettate istanze tardive.

L’esonero consente una riduzione dei CFP detratti a fine anno pari a 2,5 CFP per ogni mese intero riconosciuto, escluso il giorno di fine periodo (esempio: un esonero di 3 mesi che inizia il 10/01/16 terminerà il 09/04/16 incluso). 

Non è possibile chiedere la revoca di un esonero già concesso.

Il professionista che partecipa ad attività formative svoltesi durante il proprio periodo di esonero (ad eccezione dell’esonero per malattia cronica/assistenza per malattia cronica), non potrà acquisire i CFP previsti dall’evento. La sua partecipazione all’evento formativo sarà comunque registrata nell’Anagrafe Nazionale dei crediti.

È possibile usufruire dei 15 CFP per l’aggiornamento informale conseguente all’attività lavorativa – professionale solo se tale attività è stata svolta per oltre 6 mesi nel corso dell’anno al netto di eventuali esoneri.

Nel caso di dati sensibili trasmessi dagli iscritti, sorge l’obbligo del rispetto della privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Le istanze di esonero si presentano tramite il portale della formazione del CNI www.mying.it. L’Ordine, valutata la documentazione prodotta dal professionista, provvederà a riconoscere l’esonero, provvedendo a inviare comunicazione all’Anagrafe nazionale dei crediti del CNI e visualizzabili dall’iscritto sul portale MYING.

Maternità o paternità danno diritto, su richiesta, all’esonero di un massimo di 12 mesi dall’obbligo di aggiornamento delle competenze, da concludersi entro la data del compimento del 2° anno di vita del bambino/a e potrà iniziare dalla data di nascita in poi del bambino/a.

L’esonero per singolo figlio non è frazionabile in più periodi ad eccezione del caso di entrambi i genitori iscritti all’Albo che, in tal caso, possono fruire di frazioni di esonero (2,5 CFP/mese), per complessivi 12 mesi anche per periodi non continuativi.

Nel caso di adozione o di affido, l’esonero è concesso per massimo 12 mesi da svolgersi entro i primi due anni dalla data di adozione/affido, indipendentemente dall’età del bambino.

Modulistica

Richiesta esonero maternità/paternità

Gli iscritti che, a causa di malattia o infortunio di durata uguale o superiore a 60 giorni, si trovano in una situazione inconciliabile con la partecipazione ad eventi formativi, hanno diritto ad un esonero pari al periodo di inabilità temporanea. Tale esenzione è applicabile per un periodo massimo di 6 mesi, rinnovabile una sola volta.

Nel caso in cui la malattia/infortunio impedisca l’attività lavorativa, l’iscritto ha diritto all’esonero per un periodo coincidente con quello di mancato esercizio della professione, senza limiti temporali. Per ottenere l’esonero, l’iscritto deve autocertificare che nel periodo in oggetto non esercita la pro­fessione.

Gli iscritti affetti da gravi malattie invalidanti che limitino la capacità professionale hanno diritto ad una riduzione dal 30% al 50 % (da 9 CFP a 15 CFP/anno) del numero di crediti formativi da dedurre al termine dell’anno solare, in proporzione al grado di inabilità riconosciuta. Per ottenere l’esonero, l’iscritto deve trasmettere all’Ordine il certificato medico o documentazione equivalente che ne attesti l’invalidità con il relativo grado di inabilità.

L’esonero in questo caso è concesso senza una scadenza e si intende automaticamente rinnovato all’inizio di ogni anno fino a richiesta di revoca da parte del professionista. In caso di richiesta di revoca nel secondo semestre, la riduzione per l’anno di riferimento rimane valida. In caso di revoca nel primo semestre, l’esonero non ha validità per l’anno di riferimento.



Modulistica

Richiesta esonero per malattia o infortunio

Gli iscritti che assistono genitori, figli, fratelli/sorelle o il coniuge/convivente (di seguito denominati parenti) affetti da grave malattia o infortunio di durata superiore a 60 giorni, trovandosi, in ragione di ciò, in una situazione inconciliabile con la partecipazione ad eventi formativi, hanno diritto ad un esonero pari al periodo di inabilità temporanea del parente. Tale esenzione è applicabile per un pe­riodo massimo di 6 mesi, rinnovabile una sola volta.

Nel caso in cui l’assistenza al parente impedisca l’attività lavorativa, l’iscritto ha diritto all’esonero per un periodo coincidente con quello di mancato esercizio della professione, senza limiti temporali. Per ottenere l’esonero, l’iscritto deve autocertificare che nel periodo in oggetto non ha esercitato la professione.

Se l’assistenza è relativa a gravi malattie invalidanti o a portatori di handicap, gli iscritti possono a richiesta ottenere una riduzione dal 30% al 50 % (da 9 CFP a 15 CFP/anno) del numero di crediti formativi da dedurre al termine dell’anno solare, in funzione dell’impegno richiesto da tale assi­stenza. In questo caso, la domanda di esonero parziale va accompagnata da relativo certificato me­dico o documentazione equivalente che ne attesti l’invalidità con il relativo grado di inabilità.

L’esonero per assistenza a malati cronici è concesso senza una scadenza e si intende automaticamente rinnovato all’inizio di ogni anno fino a richiesta di revoca da parte del professionista. In caso di richiesta di revoca nel secondo semestre, la riduzione per l’anno di riferimento rimane valida. In caso di revoca nel primo semestre, l’esonero non ha validità per l’anno di riferimento.

Modulistica

Richiesta esonero per assistenza a figli o parenti di primo grado

L’iscritto che si trovi all’estero per motivi di lavoro, per un periodo uguale o superiore ai 6 mesi, ha diritto all’esonero dall’obbligo formativo. A tale scopo, alla fine del periodo di permanenza all’estero, l’iscritto dovrà presentare al proprio Ordine di appartenenza richiesta di esonero accompagnata da autocertificazione che attesti il periodo di permanenza all’estero. Tale esonero può essere concesso per massimo 12 mesi consecutivi e per una sola volta.

Nel caso in cui l’iscritto richieda un esonero superiore ai 12 mesi già concessi in precedenza, questo può essere riconosciuto solo a condizione che egli autodichiari di non aver svolto, per il periodo richiesto, attività professionale in Italia.

Modulistica

Richiesta esonero per Permanenza all’estero

Gli iscritti che prestano servizio militare volontario o civile per un minimo di 6 mesi, hanno diritto all’esonero limitatamente al primo anno di servizio, nella misura di 2,5 CFP al mese.



Modulistica

Richiesta esonero per servizio militare o civile

RICONOSCIMENTO CFP – APPRENDIMENTO FORMALE

L’apprendimento formale riguarda la frequenza a Master universitari di I e II livello, a dottorati di ricerca, a corsi universitari con esame finale.

Le istanze di riconoscimento di crediti formali devono essere inviate tramite il portale della formazione del CNI www.mying.it entro e non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui il corso è terminato.

La frequenza di insegnamenti universitari (relativi a materie connesse all’attività professionale) con esame finale permette il riconoscimento di 1 CFP per ogni CFU previsto dal piano didattico universitario per quell’ingegnamento, con un massimo di 10 CFP per esame e di 15 CFP anno. Il limite annuo, per 2 anni, per gli iscritti alla Sezione B frequentanti un corso di laurea magistrale è pari a 30 CFP.

Modulistica

Riconoscimento CFP per esami universitari

La partecipazione al Dottorato di Ricerca attribuisce 30 CFP all’anno per ogni anno di frequenza, per un massimo di 3 anni, previa presentazione dell’autocertificazione relativa all’ammissione all’anno successivo o, per l’ultimo anno, relativa al conseguimento del titolo. La data di attribuzione dei CFP è quella relativa al passaggio di anno o al superamento dell’esame finale.

Modulistica

Riconoscimento CFP per dottorato

Sono riconosciuti i Master di I e II livello universitario (che per loro definizione prevedono tutti un conferimento di almeno 60 crediti formativi universitari e un impegno complessivo di almeno 1.500 ore) svolti in Italia e all’estero, con esclusione di quelli erogati in modalità FAD. Per tutti i Master sono attribuiti 30 CFP alla data di superamento dell’esame finale, indipendentemente dalla effettiva durata in mesi che può essere distribuita in modo più o meno intensivo.

Modulistica

Riconoscimento CFP per Master Universitario di I o II livello

Al termine dello svolgimento di stage formativi attinenti all’ingegneria di durata minima di 3 mesi e frequenza di almeno 20 ore settimanali, possono essere riconosciuti i seguenti CFP:

  • 5 CFP: per stage, alla data di conclusione;

  • massimo uno stage per anno solare;

  • nel caso di stage svolti all’estero è possibile assegnare i 5 CFP per stage di durata minima di due mesi.

Ai fini del riconoscimento dei CFP occorre inviare per il tramite della piattaforma nazionale, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui è stato ultimato lo stage, una richiesta al proprio Ordine di appartenenza completa di:

  • descrizione tirocinio svolto

  • lettera a firma del legale rappresentante, o suo delegato, dell’Ente/azienda che ha ospitato il professionista attestante il reale svolgimento dello Stage;

  • relazione del tutor assegnato durante lo stage che attesti e relazioni sulla tipologia di stage effettuato.



Modulistica

Riconoscimento CFP per lo svolgimento di stage formativi livello

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