Iscrizione Albo STP

Si comunica che, a seguito delle disposizioni contenute nel D.M. 08/02/2013 n. 34 “Regolamento in materia delle società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell’art. 10, comma 10, della Legge 12/11/2011 n. 83”,  il Consiglio dell’Ordine ha istituito la “Sezione Speciale dell’Albo delle Società tra Professionisti” di questo Ordine Ingegneri.

Il Decreto del Ministero della Giustizia n. 34 dell’8 febbraio 2013 (“Regolamento in materia di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell’articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011 n.183”) prevede l’iscrizione all’Albo degli Ingegneri – in una sezione distinta – delle “Società Tra Professionisti” o “società professionali”. Dette società – costituite “secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile e alle condizioni previste dall’articolo 10, commi da 3 a 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183” – devono avere come oggetto “l’esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l’iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico”.

Requisiti

  • la società deve già essere iscritta al Registro delle imprese:
    • nella sezione speciale nel caso sia una società di persone,
    • nella sezione ordinaria e nella sezione speciale quando sia una società di capitali.
  • la società deve avere sede legale nella Provincia di Lecce
  • (per le società multidisciplinari) il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale degli stessi deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci

Modalità:

Redigere la domanda secondo il modello predisposto dal presente Ordine a cui si deve allegare:

  • Marca da bollo da 16 euro;
  • Fotocopia del documento d’identità in corso di validità del Legale Rappresentante
  • Fotocopia del documento d’identità in corso di validità dei Soci
  • Fotocopia del codice fiscale del Legale Rappresentante
  • Atto costitutivo della società in copia autentica (nel caso di società semplice, dichiarazione autentica del socio professionista, cui spetti l’amministrazione della società);
  • Statuto della società in copia autentica (nel caso di società semplice dichiarazione autentica del socio professionista, cui spetti l’amministrazione della società);
  • Certificato di iscrizione nel registro delle imprese o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 DPR 445/2000;
  • Certificato di iscrizione all’albo, elenco o registro dei soci professionisti che non siano iscritti presso l’Ordine degli Ingegneri di Lecce a o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 DPR 445/2000;
  • Dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi dell’art. 6 del DM 8/2/2013 n. 34 per ciascun socio;
  • Elenco nominativi e dati di tutti i componenti la Società, con allegate autorizzazione e informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003;
  • Ricevuta del pagamento di € 168,00 (centosessantotto/00) per tassa di Concessioni Governative da versarsi sul c.c.p. 8003 (già prestampati presso gli Uffici Postali) (indicare sul retro la seguente causale: iscrizione Albo professionale). Riportare il seguente numero di codice: 8617 e tipo di versamento “Rilascio”. Qualora non fosse reperibile il modello prestampato, occorre compilare un c. c. p. nel modo seguente: Destinatario: Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara. Tasse Concessioni Governative.
  • Pagamento di € 150,00 relativa alla quota iscrizione per l’anno in corso da effettuare in segreteria con bancomat o carta di credito.

Documentazione

Normativa

  • DECRETO 8 febbraio 2013, n. 34 “Regolamento in materia di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell’articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183. (GU Serie Generale n.81 del 6-4-2013) note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/04/2013″
  • Circolare CNI n. 203 del 17 aprile 2013Ministero della Giustizia Decreto 8 febbraio 2013, n. 34 “Regolamento in materia di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell’articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183″.
  • Circolare CNI n. 229/2013 La società tra professionisti. Guida alla costituzione”.
  • Circolare CNI n. 244 del 3 luglio 2013 Decreto Ministero della Giustizia 8 febbraio 2013 n.34 – procedura di iscrizione delle società tra professionisti alla sezione speciale dell’albo – informativa”
  • Centro studi CNI – Guida alla costituzione

Note

  • Se la società rispetta tutti i requisiti di legge, il Consiglio approverà l’iscrizione nella sezione speciale dell’albo. Sarà poi compito della società far annotare l’avvenuta iscrizione all’albo nella sezione speciale del Registro delle imprese.
  • Nel caso in cui il Consiglio dell’Ordine invece rilevasse delle difformità tra quanto riportato (o dichiarato) dalla società e quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari, comunicherà tempestivamente alla società i motivi che non consentono l’accoglimento della domanda. Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, la società potrà rispondere con osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti integrativi.Si apre, in questo caso, una fase di contradditorio tra la società e il Consiglio dell’Ordine. Se il contradditorio ha esito positivo, la società viene regolarmente iscritta nella sezione speciale dell’albo. Se invece il contradditorio ha esito negativo, il Consiglio dell’Ordine comunicherà il rifiuto di iscrizione al legale rappresentante della società attraverso un atto scritto (il DM 34/2013 parla di “lettera di diniego”).Tale atto sarà impugnabile secondo le disposizioni dei singoli ordinamenti professionali, ovvero – nel caso degli ingegneri -­ attraverso un ricorso al CNI (ex D.M. 1 ottobre 1948) . La società potrà comunque ricorrere all’autorità giudiziaria, secondo le norme vigenti.
  • Eventuali variazioni dei dati pubblicati nell’albo per una società già iscritta dovranno essere comunicate al Consiglio dell’Ordine dalla stessa società, per consentirne l’aggiornamento
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