L’Ordine degli Ingegneri, rappresenta un’istituzione di autogoverno della professione riconosciuta dalla legge, avente il fine di tutelare la collettività e di garantire la qualità delle attività svolte dai professionisti.
Le principali funzioni dell’Ordine (art. 37, legge 2537 del 25.10.1925) sono:
- la vigilanza alla tutela dell’esercizio professionale e alla conservazione del decoro dell’Ordine, come previsto dal codice deontologico;
- tenuta, controllo e l’aggiornamento dell’Albo;
- repressione dell’uso abusivo del titolo di Ingegnere e dell’esercizio abusivo della professione
- la definizione del contributo annuo dovuto dagli iscritti (tassa d’iscrizione) per il funzionamento dell’Ordine e del CNI
- l’amministrazione dei proventi e delle spese con compilazione di un bilancio preventivo e di un conto consuntivo annuale;
- rilascio di pareri di congruità sulle parcelle;
- la formazione continua permanente del professionista, attraverso l’organizzazione di corsi, convegni e seminari
- la formulazione di pareri, che fossero richiesti dalla Pubbliche amministrazioni, su argomenti attinenti la professione;
- l’adozione dei provvedimenti disciplinari. La funzione disciplinare è attribuita al Consiglio di Disciplina istituito presso l’Ordine.
In Italia, gli ordini professionali sono enti pubblici autonomi, con sede in ciascuna delle province del territorio nazionale e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della Giustizia.
L’Ordine degli Ingegneri nella sua attuale configurazione giuridica è stato istituito con la Legge 24 Giugno 1923 n. 1395 “Tutela del titolo e dell’esercizio professionale degli Ingegneri e degli Architetti”. L’art. 2 recita: “E’ istituito l’Ordine degli Ingegneri e l’Ordine degli Architetti iscritti nell’albo di ogni provincia.” Gli Ordini professionali operano seguendo le direttive del Regolamento n.2537 del 23 Ottobre 1925.
L’Albo degli Ingegneri
Con il DPR n. 328/2001 l’albo professionale è stato poi diviso in due sezioni (A e B), c. alle quali si accede con il titolo di laurea magistrale o specialistica (sezione A) e triennale (sezione B). Ogni sezione è suddivisa in 3 settori specialistici: – Settore A: Civile e Ambientale – Settore B: Industriale – Settore C: dell’Informazione.
L’iscrizione nell’Albo:
- è obbligatoria per esercitare la professione di Ingegnere
- si ottiene presentando domanda all’Ordine della Provincia ove il professionista è residente, oppure ha domicilio professionale stabile
- è subordinata al superamento dell’Esame di Stato abilitante, al godimento dei diritti civili e alla buona condotta morale
- deve essere deliberata dal Consiglio dell’Ordine entro tre mesi dalla presentazione della domanda
- può avvenire in un solo Ordine provinciale degli Ingegneri
L’Albo è pubblico e contiene per ciascuno degli iscritti, elencati in ordine alfabetico:
- dati anagrafici: cognome e nome, residenza, data e natura del titolo abilitante all’esercizio della professione
- numero progressivo di iscrizione
- data di iscrizione
Facoltativa, previa liberatoria per l’utilizzo dei dati sensibili, è la pubblicazione di dati relativi a :
- indirizzo e numero di telefono e fax dello studio professionale
- indirizzo di posta elettronica
L’iscritto può essere sospeso o cancellato dall’Albo:
- a seguito di giudizio disciplinare
- nel caso di perdita dei diritti civili
- se riporta una condanna impeditiva alla iscrizione
Consiglio Direttivo
Ogni Ordine provinciale degli ingegneri è guidato da un Consiglio direttivo territoriale, eletto dagli iscritti, e formati da un numero di Consiglieri variabile in funzione del numero di iscritti all’Albo. Il Consiglio Territoriale dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce è composto da 15 Consiglieri: 14 della Sez. A e 1 della Sez. B. Il Consiglio direttivo territoriale rappresenta l’Ordine all’esterno e consente il raggiungimento dei fini istituzionali, oltre che lo svolgimento di altri compiti e funzioni nell’interesse della categoria.
La composizione del Consiglio prevede le seguenti cariche istituzionali:
- Presidente;
- Vice Presidente Vicario;
- Vice Presidente;
- Consigliere segretario;
- Tesoriere.
Il Presidente del Consiglio è il legale rappresentante dell’Ordine e del Consiglio, viene eletto, insieme alle altre cariche, tra i consiglieri eletti e iscritti nella sezione A dell’Albo.
Il Consiglio direttivo territoriale resta in carica quattro anni a partire dalla data della proclamazione dei risultati; i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.
L’attuale Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce è così composto