Terne Collaudatori

COLLAUDO STATICO E RICHIESTA TERNA DI COLLAUDATORI

L’art. 7 della legge 1086/1971  dispone che tutte le opere in cemento armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica che assolvono una funzione statica devono essere sottoposte a collaudo.

Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all’albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell’opera.

La nomina del collaudatore spetta al committente.

Quando peraltro non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere all’Ordine provinciale degli Ingegneri o degli Architetti la designazione di una terna di nominativi fra i quali andrà a scegliere il collaudatore.

L’ISCRIZIONE NELL’ALBO DEI COLLAUDATORI DEVE AVVENIRE ATTRAVERSO L’AREA RISERVATA DEL PORTALE (LINK)

Si ricorda che l’unico requisito richiesto per l’inserimento nell’ “Elenco dei collaudatori di opere strutturali” è rappresentato dall’iscrizione all’Albo Sezione A Settore A (Civile-Ambientale) da almeno dieci anni.

La richiesta di una terna di collaudatori in Cemento Armato, compilare il modulo sotto riportato allegando copia del documento d’identità e consegnarlo alla Segreteria a mano oppure spedirlo per posta prioritaria o raccomandata.

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