Normativa

In attuazione delle disposizioni di cui all’art.7 del D.P.R. 7 agosto 2012 n.137, il CNI ha emanato il Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale (pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013) e le Linee di Indirizzo – Testo Unico 2018 per l’applicazione del suddetto Regolamento. Queste ultime sostituiscono, a far data dal 1° gennaio 2018, le linee guida e le circolari esplicative in precedenza emanate, organizzando e sintetizzando la disciplina in un Testo Unico.

Le Linee di indirizzo individuano la disciplina pertinente l’aggiornamento della competenza professionale e impegnano i professionisti, gli Ordini territoriali, i rispettivi organi di autogoverno e i loro enti di diretta emanazione, così come ogni altro soggetto autorizzato dal CNI a erogare attività di formazione professionale continua nel settore dell’Ingegneria, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento.

Obbligo formativo

L’obbligo formativo riguarda cioè solo coloro che esercitano la “professione regolamentata”, intesa come l’attività, o l’insieme delle attività, il cui esercizio è consentito solo a seguito d’iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o al l’accertamento delle specifiche professionalità (DPR 137/2012 – art. 1, comma 1). Chi non esercita la professione regolamentata, può rimanere iscritto all’albo senza assolvere l’obbligo della formazione continua.

Crediti Formativi Professionali – CFP

Per esercitare la professione, l’iscritto all’albo deve risultare in possesso di un minimo di 30 CFP. Gli iscritti possono conseguire CFP in ogni area formativa indipendentemente dal proprio settore di iscrizione.
Fanno eccezione i 5 CFP di cui all’art. 3, comma 9 del Regolamento, relativi a “etica e deontologia professionale”, che devono essere conseguiti dagli iscritti obbligatoriamente entro il 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello di iscrizione.

Il 31/12 di ogni anno vengono detratti 30 CFP, una volta arrivati a zero CFP non ne verranno più detratti (non si può scendere sotto lo zero). Se si possiedono meno di 30 CFP (o zero CFP) non si verrà cancellati dall’Ordine ma per poter esercitare la professione (con l’uso del timbro), ci si deve adoperare per raggiungere i 30 CFP.

Procedimenti disciplinari

Gli iscritti che non abbiano assolto agli obblighi di aggiornamento della competenza professionale previsti dal Regolamento e dalle Linee di indirizzo e i nuovi iscritti che non abbiano assolto all’obbligo del conseguimento dei 5 CFP in materia di etica e deontologia professionale entro il primo anno solare successivo a quello di iscrizione, come prescritto dall’art. 12 del Regolamento, sono soggetti a procedimento disciplinare, qualora abbiano esercitato la professione così come definita all’art. 1, comma 1, lett. a del DPR 7/08/2012 n.137 o in generale abbiano svolto attività che prevedano un obbligo di formazione continua in base ad altre disposizioni legislative o regolamentari.

Allegati

Le presenti Linee di Indirizzo per applicazione del “Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale”, vincolano, in conformità alle previsioni del Regolamento e per il conseguimento delle relative finalità generali, i professionisti, come definiti all’art. 1, comma 1, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, gli Ordini territoriali, i rispettivi organi di autogoverno e i loro enti di diretta emanazione e ogni altro soggetto autorizzato dal CNI a erogare attività di formazione professionale continua nel settore dell’Ingegneria ai sensi dell’art. 7 del Regolamento.

Esse sostituiscono, a far data dal 1° gennaio 2018, le linee guida e le circolari esplicative in precedenza emanate, mantenendo la stessa funzione riepilogativa della materia

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