ESTIMI CATASTALI: IL CONSIGLIO DI STATO “RICLASSIFICA” I CITTADINI IN SERIE A E SERIE B

Il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri De Fabrizio: “Le procedure per l’individuazione delle Microzone M1 ed M2 non sono conformi alla legge”

 

“Oltre il danno di una procedura non conforme alla legge, ora anche la beffa della disparità di trattamento per i cittadini leccesi. La recente sentenza del Consiglio di Stato, di fatto, ribalta la decisione assunta dai giudici del Tar Lecce e avalla l’intera operazione di riclassamento delle rendite catastali. Ma pone anche le basi di un’oggettiva discriminazione fiscale. Se la situazione dovesse rimanere tale e quale, infatti, verranno garantiti solo coloro che hanno presentato ricorso in Commissione tributaria. Quindi circa 6mila contribuenti leccesi. Gli altri cittadini dovranno fare i conti con gli aumenti della rendita catastale”. All’indomani della Sentenza del Consiglio di Stato che ha accolto il ricorso in Appello presentato dall’Agenzia delle Entrate contro la Sentenza del Tar che aveva cancellato la riclassificazione catastale eseguita dal Comune di Lecce, sulla questione ora interviene il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce Daniele De Fabrizio.

 

“L’Ordine degli Ingegneri di Lecce, nei mesi passati, su sollecitazione di numerosi iscritti, ha istituito un apposito gruppo di lavoro al fine di analizzare l’articolazione delle microzone M1 e M2 del Comune di Lecce, su cui poggiano gli avvisi di accertamento catastale per revisione del classamento e della rendita delle unità immobiliari in esse ricadenti – ricorda il presidente. E torna ad evidenziare i punti salienti della perizia tecnica redatta dal gruppo di lavoro di urbanisti coordinato dall’ingegnere Bruno Todisco. Tale relazione è stata, inoltre, acquisita dall’avvocato Tributarista Leonardo Leo che, per conto dell’Ordine, segue la vicenda sin dal suo avvio.

 

“La modalità per la individuazione di dette microzone, e conseguente loro delimitazione, deve essere effettuata secondo i canoni indicati nel DPR 138/1998 – Regolamento per la revisione delle zone censuarie e delle tariffe d’estimo in esecuzione alla Legge 662/1996 – si legge nella relazione tecnica – Il suddetto DPR definisce, non solo i caratteri distintivi delle microzone catastali, ma anche i criteri attraverso i quali giungere alla loro definizione”.

 

“Lo spirito del legislatore, così come si evidenzia dalla lettura della legge 131/2004, è stato quello di individuare delle piccole, anzi piccolissime (la parola micro è sintomatica) porzioni di territorio, aventi caratteristiche di omogeneità e uniformità definite dall’art 2 della legge, che confrontate, anche economicamente, con le adiacenti e rimanenti aree comunali, possono suggerire una revisione del classamento e della rendita catastale – De Fabrizio entra nel dettaglio, evidenziando i passaggi salienti della relazione tecnica – Nel nostro caso le soluzioni effettuate con la individuazione delle cosiddette microzone 1 e 2, sia per la loro estensione territoriale, rispettivamente di 316 ettari e di 2220 ettari, che per i manufatti, in merito alla loro collocazione temporale ed alla loro destinazione, sembra aver travalicato, ed anzi disatteso, le disposizioni di legge nonché la stessa finalità che si era posto il legislatore. Analizzando le perimetrazioni delle microzone in questione, il gruppo di lavoro ha riscontrato sia che le stesse non hanno un andamento continuo con irrazionali saccature (per esempio la zona ad est ed a nord dello stadio di via del Mare ), sia che le stesse passano, in alcuni casi, al di sopra di edifici, dividendo gli stessi in parti soggette a riclassamento catastale e parti non soggette. Sarebbe stato necessaria, dunque, una perimetrazione almeno coincidente con la viabilità cittadina”.

 

“A seguito di quanto sopra analizzato ed esposto, il gruppo di lavoro ha ritenuto che quanto effettuato dal Comune di Lecce ed adottato dall’Agenzia del Territorio di Lecce nella definizione delle microzone 1 e 2 (M1 e M2), non è conforme alle disposizioni del DPR 138/98, la quale detta le modalità ed i requisiti che ogni singola microzona deve avere” conclude il presidente De Fabrizio.

Allegati:
Relazione Tecnica Catastale.pdf
relazionetecnicaperricorsorenditaca

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