Preg.mi Colleghi,
in allegato si invia nota di commento dell’Avv. Maria Leo alla recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 19247 del 2014 la quale afferma che il mancato stabilimento nel termine di legge della residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato con l’agevolazione prima casa, non comporta la decadenza dall’agevolazione qualora tale evento sia dovuto ad una causa di forza maggiore caratterizzata dalla non imputabilità alla parte obbligata, e dall’inevitabilità ed imprevedibilità dell’evento, sopravvenuto alla stipula dell’atto di acquisto.
Cordiali Saluti
Studio Legale Tributario Leo
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Allegati:
Commento ordinanza n_19247.pdf