AVVISO AGLI ISCRITTI
Sentenze Corte di Cassazione in materia di semplificazione amministrativa in merito alle procedure di denuncia dei lavori relativi a progetti riguardanti “opere minori”
La Corte di Cassazione, Sez. Penale 3^, con le sentenze n. 19185/2015 e n. 51683/2016, ha affermato che l’applicazione della normativa (DPR 380/01, art. 65 e seguenti) che impone l’obbligo della denuncia delle opere strutturali al competente ufficio con il rispetto delle prescrizioni, va eseguita per qualsiasi intervento edilizio che comporti la realizzazione di opere di qualsiasi tipologia, compresa quella che alcune Regioni, fra le quali anche la Regione Puglia, hanno definito “minori”, attraverso percorsi e/o procedimenti amm.vi, quali deliberazioni di Giunta, come nel caso della Puglia (D.G.R. n° 1309 del 3 giugno 2010).
Tali provvedimenti, totalmente “disapplicati” dalla Suprema Corte, sono stati definiti “privi di rilevanza”, o addirittura “illegittimi”, potendo, a giudizio della stessa Corte, rimanere escluse dall’applicazione della Legge solo le opere relative ad interventi di semplice manutenzione ordinaria.
Su sollecitazione di questo Ordine la C.R.O.I.Pu.- Consulta Regionale degli Ordini degli Ingegneri di Puglia – ha interessato gli Organi regionali al fine di individuare determinazioni e decisioni e possibilmente soluzioni da adottare, con l’obiettivo di portare chiarezza sul comportamento da assumere in relazione alla fattispecie determinatasi a seguito della giurisprudenza della Cassazione ed in presenza di una Del. di G.R., ancora efficace, ma di segno contrario.
In data 22 febbraio u.s. si è svolta una riunione presso la sede dell’Ass.to Regionale con l’ass. Giannini e dirigenti e funzionari regionali, presenti i rappresentanti degli Ordini territoriali della Regione.
Nel corso della stessa, dopo aver ottenuto ampie assicurazioni da parte dell’Amm.ne regionale circa la attenzione da porre alla problematica insorta, l’Assessore si è impegnato, infatti, a portare la vicenda al tavolo istituzionale della “Conferenza Unificata delle Regioni”, previo l’esame di merito da parte della struttura giuridico-legislativa della Regione.
Al riguardo e per tutte le motivazioni fin qui espresse, l’ass. Giannini non ha escluso la revoca del provvedimento regionale in parola.
Per quanto sopra ed al fine di evitare di incorrere in procedure illegittime si invitano gli iscritti a valutare con estrema cautela l’applicazione delle procedure previste dalla D. G. R. per le c. d. “opere minori” e di valutare l’opportunità di applicare, anche in questi casi, le normali procedure di deposito (art. 93 D. P. R. n. 380/2001).
Il Consigliere Segretario Il Presidente
F.to: Ing. Donato Giannuzzi F.to: Ing. L. Daniele De Fabrizio