Circolare CNI n. 882 – Modifica articolo 20 Codice Deontologico – ulteriore definizione di illecito disciplinare in materia elettorale

CIRCOLARE CNI 882 del 21/04/2022 

Modifica dell’articolo 20 del Codice deontologico – ulteriore definizione di illecito disciplinare, conseguente alla violazione delle prescrizioni di legge e regolamentari in materia elettorale – informativa

Si riporta il nuovo Codice Deontologico degli Ingegneri Italiani riguardante la modifica dell’articolo 20, relativa all’introduzione del comma 5 di seguito riportato:

«L’Ingegnere è tenuto a rispettare le disposizioni di legge e regolamentari in materia elettorale, ivi incluse quelle delegate al Consiglio Nazionale degli Ingegneri. La violazione delle suddette disposizioni, laddove finalizzata ad anteporre interessi privati a quelli della categoria professionale e a compromettere, per l’effetto, la corretta composizione, il tempestivo insediamento o il regolare funzionamento degli organi di autogoverno della professione, configura un illecito disciplinare. Costituisce, in particolare, grave illecito disciplinare l’inosservanza, da parte dell’ingegnere che intenda candidarsi a ricoprire la carica di Consigliere territoriale dell’Ordine o di Consigliere nazionale, del limite di mandati elettorali consecutivi stabilito all’art.2 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n.169 e dalla normativa vigente».

La nuova versione del Codice deontologico è stata approvata dall’Ordine degli Ingegneri di Lecce nella seduta di Consiglio del 02 maggio 2022 e pubblicato sul sito nella sezione Regolamenti

ALLEGATI: 

 

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