Consulente del lavoro: Legge di Bilancio 2023: le novità per le pensioni

Consulente del lavoro: Legge di Bilancio 2023: le novità per le pensioni

 

La Legge di Bilancio 2023 interviene sul tema delle pensioni, con misure strumentali e transitorie, alcune delle quali oggetto di acceso dibattito con le parti sociali e i partiti di minoranza, rinviato al 2024 per una riforma strutturale del sistema previdenziale.

Pensione anticipata flessibile, Quota 103

Viene introdotto,  in via sperimentale per il 2023, un ulteriore canale per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato. Si tratta della nuova “pensione anticipata flessibile” ai più nota come Quota 103 in quanto risultato della combinazione di due requisiti ossia il raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva di almeno 41 anni.

I soggetti che conseguono il diritto a Quota 103 entro il 31 dicembre 2023 possono presentare domanda di trattamento anche successivamente.

Al fine del conseguimento del requisito contributivo, i periodi assicurativi maturati nelle diverse gestioni pensionistiche che danno diritto all’accesso a Quota 103 sono cumulabili gratuitamente ma solo per periodi assicurativi non coincidenti e alla condizione che il soggetto non sia già titolare di un trattamento pensionistico diretto.

La pensione non è cumulabile, fino all’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

 

Incentivo alla prosecuzione dell’attività lavorativa 

Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che pur raggiungendo, entro il 31 dicembre 2023, i requisiti per Quota 103, prosegue l’attività lavorativa può:

  • rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima;
  • e chiedere al datore di lavoro la corresponsione a proprio favore dell’importo corrispondente.

In conseguenza dell’esercizio di tale facoltà viene meno, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento successiva alla data dell’esercizio della facoltà, l’obbligo di versamento contributivo della quota a carico del lavoratore alle forme assicurative da parte del datore di lavoro. Le modalità operative saranno definite con decreto.

APE sociale

Viene prorogata fino al 31 dicembre 2023 l’APE sociale, la misura introdotta in via sperimentale dall’art. 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e consistente in una indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni.

Viene inoltre confermata per il 2023 la possibilità di accedere all’APE sociale per gli appartenenti alle categorie professionali individuate all’allegato 3 della legge di Bilancio 2022 che svolgono le attività incluse nell’elenco da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette, e siano in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 36 anni. Per operai edili, ceramisti e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta il requisito dell’anzianità contributiva resta di almeno 32 anni.

Opzione donna

La possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato è estesa alle lavoratrici che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2022 un’anzianità contributiva pari almeno a 35 anni, un’età anagrafica di almeno 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio (nel limite massimo di 2 anni) e che siano in possesso alternativamente, di uno dei seguenti requisiti:

  • assistano da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
  • abbiano una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile;
  • siano lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa. In questo caso, la riduzione di due anni del requisito anagrafico di 60 anni trova applicazione a prescindere dal numero di figli.

Pensioni minime

In via eccezionale e transitoria, con decorrenza 1° gennaio 2023, viene riconosciuto un incremento delle pensioni di importo mensile complessivamente pari o inferiore all’importo mensile del trattamento minimo INPS (nel 2023 pari ad euro 563,73), in pagamento per ciascuna delle mensilità erogate da gennaio 2023 a dicembre 2024, ivi compresa la tredicesima mensilità. L’incremento transitorio è pari a 1,5 punti percentuali per l’anno 2023 (elevati a 6,4 punti per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni) e a 2,7 punti per l’anno 2024.

 

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