STUDIO DELL’ATTI S.A.S. – CONSULENTI DEL LAVORO – Nuovo bonus mamme 2025: al via le domande all’INPS

STUDIO DELL’ATTI S.A.S. – CONSULENTI DEL LAVORO – Nuovo bonus mamme 2025: al via le domande all’INPS

 

Per le lavoratrici madri già in possesso dei requisiti, il nuovo bonus mamme 2025 può essere chiesto all’INPS entro il 7 dicembre 2025.

È quanto ha comunicato l’Istituto previdenziale con l’attesa circolare n. 139 del 28 ottobre 2025, con cui è stata illustrata nel dettaglio la disciplina del cosiddetto Nuovo bonus mamme, la misura di integrazione al reddito per le lavoratrici madri con due o più figli introdotta dall’articolo 6 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 118.

Il beneficio consiste nell’erogazione di una somma pari a 40 euro mensili per ciascun mese, o frazione di mese, di effettiva vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività autonoma, a condizione che siano soddisfatti i requisiti soggettivi e reddituali previsti dalla norma.

Requisiti soggettivi e familiari

Per accedere al Nuovo bonus mamme, la lavoratrice deve essere madre di:

  • due figli, di cui il più piccolo non abbia compiuto 10 anni nel corso del 2025; oppure
  • tre o più figli, di cui il più piccolo non abbia compiuto 18 anni.

Sono inclusi i figli adottivi e quelli in affidamento preadottivo.

Il requisito si considera soddisfatto se presente al 1° gennaio 2025 o se maturato entro il 31 dicembre 2025; ad esempio, nel caso di nascita del secondo o terzo figlio nel corso dell’anno, il diritto decorre dal mese della nascita.

Il diritto non viene meno in caso di decesso del minore o di affidamento esclusivo al padre, mentre restano esclusi i figli per i quali sia cessata la responsabilità genitoriale.

Casi particolari e incompatibilità

Un aspetto rilevante riguarda le madri con tre o più figli.

Per queste lavoratrici, il Nuovo bonus mamme non spetta nei mesi in cui sia in essere, anche in parte,  un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche solo per parte del mese. Ciò perché, per tali soggetti, opera già l’esonero totale dei contributi IVS a loro carico, previsto dall’articolo 1, comma 180, della legge di Bilancio 2024 (L. n. 213/2023).

Ne consegue che, in caso di trasformazione di un contratto da tempo determinato a indeterminato, il diritto al Nuovo bonus mamme cessa a partire dal mese della trasformazione.

La medesima esclusione dal Nuovo bonus mamme si applica anche ai rapporti di apprendistato, qualificati per legge come contratti a tempo indeterminato (art. 41, D.Lgs. n. 81/2015).

Limite di reddito

Il reddito complessivo (somma dei redditi) da lavoro (dipendente o autonomo) percepito nel 2025 non deve superare 40.000 euro lordi annui, come risultante ai fini dell’imposizione fiscale. Il superamento della soglia comporta l’esclusione dal beneficio.

Presentazione della domanda

Il beneficio è riconosciuto a domanda, da presentarsi esclusivamente all’INPS attraverso i canali telematici istituzionali: portale istituzionale dell’INPS, autenticandosi con SPID, CIE, CNS o eIDAS; Contact Center o Patronati.

Il termine ordinario per la presentazione è di 40 giorni dalla pubblicazione della circolare, ossia entro il 7 dicembre 2025.

Le lavoratrici che maturano i requisiti successivamente potranno presentare la domanda fino al 31 gennaio 2026.

Dichiarazioni e documentazione

La domanda deve contenere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) con la quale la richiedente attesta:

  1. la composizione del nucleo familiare e l’età dei figli;
  2. la titolarità di un rapporto o attività lavorativa rientrante tra quelle ammesse;
  3. l’ammontare del reddito da lavoro 2025, non superiore a 40.000 euro.

Per ciascun figlio devono essere indicati i dati anagrafici e il codice fiscale, allegando – ove necessario – la documentazione comprovante la filiazione o l’affidamento. Per le lavoratrici straniere, la documentazione dovrà essere prodotta con documento pubblico apostillato o legalizzato, secondo Paese di appartenenza.

All’atto di presentazione della domanda deve essere altresì indicata la modalità di pagamento, che avverrà mediante accredito su conto corrente bancario o postale (IBAN) o tramite bonifico domiciliato.

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