Carissimi,
si richiama l’attenzione sulla recente Circolare del Consiglio Nazionale degli Ingegneri n. 417/2026 (qui disponibile: CIRC CNI 417-Prot CNI 4889U-07.05.26-REVISIONE PREZZI DL), concernente i corrispettivi dei servizi tecnici di ingegneria e architettura con riferimento alle attività di Direzione dei Lavori connesse all’adeguamento e alla revisione dei prezzi negli appalti pubblici.
La citata circolare prende atto dell’importante chiarimento fornito dalla Direzione Generale per gli Affari Legali, Societari e i Contratti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. n. 6587 dell’8 aprile 2026, che ha definito il corretto ambito applicativo del parere MIT n. 3520/2025, distinguendo espressamente tra attività svolte da personale interno della stazione appaltante e prestazioni affidate a professionisti esterni.
Per queste ultime, il Ministero ha chiarito che trovano piena applicazione le disposizioni di cui all’art. 41 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell’Allegato I.13, con conseguente obbligo di determinazione dei corrispettivi secondo i parametri del D.M. 17 giugno 2016 e nel rispetto dei principi sanciti dalla Legge n. 49/2023 in materia di equo compenso.
In particolare, viene ribadito che:
- le attività ulteriori richieste al Direttore dei Lavori in conseguenza dell’aggiornamento o revisione dei prezzi costituiscono prestazioni tecniche autonomamente valutabili e remunerabili;
- per le attività riferibili alla fase esecutiva, identificate con le aliquote QcI del D.M. 17 giugno 2016, il compenso deve essere determinato sul consuntivo lordo dei lavori, comprensivo degli incrementi derivanti dall’adeguamento dei prezzi;
- nello specifico delle attività connesse alla revisione prezzi, trova applicazione l’aliquota QcI.07 “Variante della quantità del progetto in corso d’opera”, considerando l’importo derivante dall’adeguamento dei prezzi;
- eventuali prestazioni aggiuntive richieste al professionista incaricato non possono ritenersi implicitamente assorbite nell’originario affidamento senza adeguato riconoscimento economico.
La posizione espressa dal MIT e condivisa dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri assume particolare rilievo nell’attuale contesto operativo degli appalti pubblici, anche alla luce dei principi di proporzionalità, adeguatezza e corrispettività delle prestazioni professionali, nonché del divieto di prestazioni d’opera intellettuale rese gratuitamente.
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce ritiene pertanto opportuno sensibilizzare tutte le Stazioni Appaltanti del territorio affinché, nell’ambito delle procedure di affidamento e gestione dei servizi tecnici, venga assicurata una corretta applicazione della normativa vigente e dei principi dell’equo compenso, evitando interpretazioni restrittive suscettibili di determinare prestazioni professionali aggiuntive non adeguatamente remunerate.
La valorizzazione della qualità tecnica delle prestazioni professionali, unitamente al rispetto del quadro normativo vigente, rappresenta infatti un elemento essenziale per garantire efficacia, sicurezza e corretta esecuzione degli interventi pubblici.
Confidando nella consueta attenzione , si porgono cordiali saluti.
Il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce
Ing. Francesco Micelli
Il Consigliere Segretario dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce
Ing. Lorenzo Conversano
