CHIARIMENTI IN MERITO ALL’OBBLIGO DI FREQUENZA DI CORSO DI AGGIORNAMENTO PER CERTIFICATORI ENERGETICI (L.R. 36/2016, modificata dalla L.R. 6/2018)

Gentili Colleghi,

si forniscono di seguito chiarimenti in merito all’obbligo di frequenza del corso di aggiornamento di dieci ore per certificatori energetici, ai sensi della L.R. 36/2016, modificata dalla L.R. 6/2018.

Secondo l’Art. 18, comma 1 della L.R. 36/2016, come modificato dall’Art. 3 della L.R. n. 6/2018:

“Al fine di garantire un’applicazione corretta sul territorio regionale del decreto interministeriale 26 giugno 2015 (linee guida) i soggetti iscritti all’elenco regionale, di cui all’articolo 2, comma 4, del d.P.R. 75/2013, entro il 31 dicembre 2018, devono frequentare un corso di aggiornamento di dieci ore con i contenuti minimi elencati nel modulo I e II del D.P.R. 75/2013.”

Quindi, dovranno frequentare il corso di aggiornamento di dieci ore citato dalla L.R. sopra indicata soltanto i tecnici abilitati alla certificazione energetica degli edifici secondo l’Art. 2, comma 4, del D.P.R. 75/2013, che sono ovvero in possesso dei titoli di cui alle lettere da a) a d) dello stesso comma 4 dell’Art. 2 del D.P.R. 75/2013 e di un attestato di frequenza con superamento dell’esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici.

Non sono obbligati all’aggiornamento di dieci ore i tecnici abilitati secondo l’Art. 2 comma 3 del D.P.R. 75/2013, ovvero in possesso di uno dei titoli si cui alle lettere da a) ad e) dello stesso comma 3, iscritti ai relativi ordini e collegi professionali, ove esistenti, e abilitati all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente.

Per maggiore completezza, si cita e si allega alla presente la Circolare CNI n. 1783 del 16/03/2017 in merito ai soggetti abilitati alla redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica APE degli edifici (ex certificazione energetica).

In questa circolare si cita, a sua volta, la Circolare CNI n. 367 del 29/04/2014 che aveva individuato come “la disciplina introdotta dal DPR 75/2013 avesse di fatto legittimato tutti gli Ingegneri iscritti all’albo in possesso di laurea conseguita secondo l’ordinamento previgente a svolgere l’attività di redazione dell’attestato di prestazione energetica, senza necessità di frequentare alcun corso”.

Il CNI precisa, inoltre, che per quanto concerne gli ingegneri iscritti all’albo in possesso di laurea conseguita secondo il nuovo ordinamento, sono legittimati a svolgere l’attività di redazione dell’attestato di prestazione energetica coloro che hanno conseguito una laurea riconducibile al settore civile ed ambientale e al settore industriale.

Per quanto riguarda gli ingegneri iscritti all’albo nel settore dell’Informazione, ai fini dell’abilitazione alla redazione dell’APE è necessario frequentare un corso di formazione, non essendo comprese tra le proprie abilitazioni professionali né la progettazione di edifici né la progettazione degli impianti asserviti agli edifici stessi.

Infine, per quanto riguarda gli ingegneri iunior, il CNI precisa che per gli iscritti ai settori Civile ed Industriale non è necessario frequentare alcun corso di formazione e che gli stessi sono abilitati alla redazione dell’APE con l’unica esclusione di situazioni che si riferiscano ad edifici o impianti particolarmente complessi.

Si allegano:

Circolare CNI n. 1783 del 16/03/2017 e Circolare CNI n. 367 del 29/04/2014

L. R. n. 36/2016

L. R. n.  6/2018

 

Il Presidente: F.to: Ing. Raffaele Dell’Anna                                                                                                                            

La Consigliera Segretaria F.to: Ing. Anna Paola Filieri

Allegati:
Circolare CNI n. 1783 del 16.03.2017 e Circolare CNI n. 367 del 29.04.2014.pdf
LR36_2016.pdf
LR_06_2018.pdf

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